In questa sezione viene pubblicato quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97 del 2016 che ha introdotto un accesso civico più ampio, individuandone due tipi:
- Accesso civico semplice (Art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 33 del 2013) - L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione – Scarica il modulo
- Accesso civico generalizzato (Art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33 del 2013) - Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
- all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Camera di Commercio di Catanzaro:
Avv. Bruno Calvetta- Segretario Generale
Tel. 0961/888200
P.E.C. cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it
Titolare del potere sostitutivo della Camera di Commercio di Catanzaro:
Avv. Bruno Calvetta- Segretario Generale
tel. 0961/888200
P.E.C. cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it