In caso di omesso o incompleto versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, i soggetti interessati possono avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, Decreto Legislativo 472/1997 e all'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 54 del 27 gennaio 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2005).
Entro 30 giorni dalla violazione, (RAVVEDIMENTO BREVE) mediante il pagamento del diritto annuo dovuto con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40%.
Entro un anno dalla violazione, (RAVVEDIMENTO LUNGO) mediante il contestuale pagamento:
- del diritto annuale dovuto;
- degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine per il versamento al giorno in cui lo stesso viene effettuato:
- fino al 31 dicembre 2023 interessi all’0,3% in ragione d’anno
- dal 1 gennaio 2024 interessi allo 0,8% in ragione d’anno
- di 1/10 del minimo della sanzione irrogabile (ossia il 3,75%) calcolato sul diritto annuale non versato (modificato con Legge 13/12/2010)
Il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione contestuale di tutti i versamenti (comma 4, art. 6 della Circolare 3587/C del 20/06/2005) con un unico modello F24.
In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non è efficace.
E' possibile compensare solo il codice tributo 3850 (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.115/E del 23 maggio 2003).