Deve essere fornita a tutti i destinatari dei corsi di formazione (ordini professionali, realtà economiche ecc.) una corretta ed attenta informazione circa le modalità di realizzazione del corso e le sue finalità.
Ai fini dell'ammissione al corso ogni Camera di commercio, a seconda della tipologia di percorso formativo, potrà condurre la selezione delle domande pervenute (sulla base della scheda anagrafica precedentemente descritta) ricorrendo ai seguenti criteri, alternativi o cumulabili tra di loro.
- Anteriorità della domanda di partecipazione al corso:
questo risulta il criterio più semplice, anche tenendo conto della fase organizzativa e dei costi di gestione; in caso di utilizzo di questo strumento sarà fondamentale l’attenta valutazione della scheda anagrafica - Titolo di studio, di specializzazione ed esperienze professionali:
questo criterio consente di poter scegliere coloro che hanno qualificati titoli di studio e che hanno frequentato corsi di specializzazione attinenti la conciliazione e materie affini, o svolgano una determinata attività professionale in qualche modo pertinente al settore. Potrebbe essere utile affiancare tale criterio con quello di anteriorità della domanda. - Test psico-attitudinale:
questo è il criterio più efficace per individuare la capacità comunicativa, l’aspetto relazionale e quello motivazionale degli aspiranti conciliatori; il test dovrà essere redatto e successivamente valutato da esperti in psicologia